Art. 17.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro sei mesi della data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, adotta, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione con il quale, in particolare, sono definiti:

          a) i soggetti che possono essere nominati curatori amministrativi e i requisiti di onorabilità e professionalità necessari per la nomina;

          b) le modalità attraverso le quali i curatori amministrativi devono svolgere le loro funzioni, con particolare riferimento a:

              1) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti appartenenti alla classe;

              2) le procedure per la verifica dell'ammissibilità della domanda di iscrizione alla classe;

              3) le procedure per le comunicazioni delle informazioni ai soggetti appartenenti alla classe da parte del curatore

 

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amministrativo e per l'assolvimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 8, comma 4;

              4) le procedure per lo svolgimento delle votazioni di cui all'articolo 11;

              5) le procedure per il riparto del risarcimento ottenuto a seguito dell'azione collettiva.